STATUTO dell’Associazione Sportiva e Culturale Sordi Sammarinesi
Art. 1 (Costituzione) E’ costituita senza scopo di lucro l’Associazione Sportiva e Culturale Sordi Sammarinesi denominata A.S.C.S.S., la quale si basa sul volontariato ed è apolitica. L’Associazione Sportiva e Culturale Sordi Sammarinesi aderirà ad organismi nazionali ed internazionali sportivi e rispetterà le norme nazionali ed internazionali in materia di Sport. La durata dell’Associazione è fissata fino al 31 dicembre del 2200 e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell’Assemblea dei Soci.
Art. 2 (Sede) L’ Associazione Sportiva e Culturale Sordi Sammarinesi ha sede nella Repubblica di San Marino, località Montegiardino Via Scalbati n.9.
Art. 3 (Finalità) L’Associazione Sportiva e Culturale Sordi Sammarinesi ha come scopo l’aggregazione delle persone Sordi, lo sviluppo delle loro potenzialità e la riabilitazione psicofisica mediante lo Sport. L’Associazione si pone l’obiettivo della piena inclusione sociale attraverso iniziative sportive, informative, ricreative e culturali di vario genere. L’Associazione Sportiva e Culturale Sordi Sammarinesi mira a infondere la Cultura dei Sordi nella società.
Art. 4 (Soci – Recesso –Esclusioni) I soci sono divisi in: Onorari senza diritto di voto Benemeriti o sostenitori con diritto di voto Ordinari con diritto di voto Aderenti (minorenni) senza diritto di voto Possono appartenere all’Associazione Sportiva e Culturale Sordi Sammarinesi, assumendone di conseguenza i diritti e gli oneri, tutti i cittadini sammarinesi e gli stranieri con residenza anagrafica nella Repubblica di San Marino e non, senza distinzione di razza, professione, sesso, politica e religione. Il numero dei soci è illimitato ma la maggioranza di essi dovrà comunque risultare residente in Repubblica. Gli appartenenti all’Associazione Sportiva e Culturale Sordi Sammarinesi assumono l’obbligo di osservare le norme del presente statuto, i regolamenti e gli statuti nazionali ed internazionali delle Federazioni a cui l’Associazione aderirà e la normativa del C.O.N.S. La richiesta di adesione all’Associazione deve essere presentata al Consiglio Direttivo il quale la vaglierà ai fini dell’ammissione. La qualifica dì socio si perde: a) per recesso; b) per omesso versamento della quota associativa; c) per esclusione in caso di attività in contrasto con i fini della Associazione. Il recesso deve essere comunicato al Consiglio Direttivo, il quale ne prende atto. Per il caso previsto al punto b) il provvedimento di esclusione è deliberato a maggioranza dal Consiglio Direttivo il cui provvedimento potrà essere impugnato davanti all’assemblea dei soci che sarà all’uopo convocata.
Art 5 (Requisiti di elettorato passivo) Le persone che rivestono cariche in seno agli organi dell’Associazione debbono essere in possesso dei seguenti requisiti: Essere cittadini sammarinesi o stranieri con residenza anagrafica e aver compiuto il 18° anno di età.
Art. 6 (Patrimonio) Il patrimonio della associazione è costituito: a) da contributi vari b) dai proventi derivanti dalle quote versate dagli associati; c) dagli immobili e mobili che divengano di proprietà dell’Associazione; d) dalle somme che le pervengono da sottoscrizioni, contributi di varia natura e da atti di liberalità; e) dai proventi derivanti dalle attività Societarie, dalle manifestazioni e dalle Sponsorizzazioni. Il patrimonio materiale deve risultare da un libro-inventario aggiornato.
Art. 7 (Organi) Sono organi della Associazione: – L’Assemblea dei Soci – Il Consiglio Direttivo – Il Collegio dei Sindaci Revisori
Art. 8 (Assemblea dei Soci) L’assemblea dei soci è costituita da tutti i soci in regola con le norme del presente Statuto e con il versamento della quota associativa. L’assemblea dibatte sulla gestione tecnico-organizzativa e finanziaria della società, approva i bilanci, elegge i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci Revisori, delibera in merito alle modifiche del presente statuto. I partecipanti all’assemblea votano con metodo personale e segreto con esclusione di qualsiasi forma di votazione con delega. L’assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria, almeno una volta all’anno; in via straordinaria quando il Presidente lo ritenga necessario; quando ne faccia richiesta motivata per iscritto un terzo dei soci iscritti aventi diritto di voto o quando ne faccia richiesta la metà più uno del Consiglio Direttivo. L’assemblea è convocata con avviso inviato a mezzo di posta cartacea e posta elettronica a domicilio e/o con pubblicazione affissa presso la sede 8 (otto) giorni prima della data del suo svolgimento, nella convocazione dovrà essere indicando l’orario, la data, l’ordine del giorno e la sede di svolgimento dell’assemblea stessa. L’assemblea dei soci deve essere sempre fissata in prima e seconda convocazione. La prima convocazione è valida soltanto se presente la metà più uno dei componenti l’assemblea. La seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei membri presenti e deve essere fissata nello stesso giorno e nello stesso luogo mezz’ora dopo la prima. Per la sola assemblea elettiva, la seconda convocazione è valida solo se la presenza minima tra gli aventi diritto al voto è pari al doppio dei componenti il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Sindaci Revisori.
Art. 9 (Consiglio Direttivo) Il Consiglio Direttivo composto da n. 5 a n. 9 membri viene eletto nell’ambito dell’Assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio e dura in carica per quattro anni. Sono elettori tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa e che abbiano compiuto il 18° (diciottesimo) anno di età. Sono eleggibili i cittadini sammarinesi o residenti nella Repubblica di San Marino purché abbiano raggiunto la maggiore età (18 anni), siano iscritti all’Associazione da almeno 2 (due) anni consecutivi precedenti e che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 5. A parità di voti verrà effettuato il ballottaggio fra i candidati stessi. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando partecipa almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le delibere sono prese a maggioranza semplice tra i presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Possono partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, persone che abbiano incarichi particolari conferiti nell’ambito dell’Associazione. In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo subentra nella carica del consiglio il primo dei non eletti.
Art. 10 (Attribuzioni del Consiglio Direttivo) Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione ed ha il compito di provvedere alla gestione tecnico-amministrativa ed, inoltre, ha il compito di: – a) eleggere nel suo seno: 1) il Presidente; 2) il Vice Presidente; 3) il Segretario; 4) il Tesoriere; – b) attuare le iniziative di cui all’art. 3; – c) deliberare la convocazione dell’assemblea dei soci; – d) vigilare sull’osservanza da parte dei soci dello statuto, dei regolamenti, delle disposizioni e delle normative degli organismi a cui l’associazione ha aderito; – e) promuovere le attività sportive; – f) fissare i programmi di partecipazione alle manifestazioni sportive; – g) amministrare il patrimonio dell’Associazione, deliberare il bilancio preventivo e presentare quello consuntivo; – h) nominare i collaboratori, i tecnici e gli allenatori; – i) emanare i regolamenti societari; – l) promuovere manifestazioni sportive; – m) deliberare sull’ammissione di nuovi associati; – n) deliberare in merito alla esclusione dei soci; – o) stabilire l’ammontare della quota associativa annuale; – p) deliberare su ogni questione relativa al funzionamento dell’Associazione.
Art.11 (Funzioni e Poteri del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere) Il Presidente rappresenta legalmente L’Associazione, firma gli atti, presiede l’Assemblea dei Soci e le riunioni del Consiglio Direttivo. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza. Il Segretario provvede all’esecuzione delle disposizioni emanate dagli organi direttivi ed è responsabile della tenuta ed aggiornamento del Registro dei Soci e del Libro dei Verbali. Il Tesoriere amministra i beni dell’Associazione, redige i bilanci e provvede alla gestione contabile/finanziaria.
Art. 12 (Collegio Dei Sindaci Revisori) Il Collegio dei Sindaci Revisori è l’organo di controllo amministrativo interno dell’Associazione si compone di 2 (due) membri nominati dall’Assemblea dei soci. I Sindaci partecipano alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto nelle quali siano posti all’ordine del giorno argomenti di carattere contabile/finanziario. Di ogni revisione contabile deve essere redatta una relazione scritta e presentata al Consiglio Direttivo e all’Assemblea dei soci. I componenti del collegio dei Sindaci durano in carica per 4 (quattro) anni. Nel caso di dimissioni da parte di un sindaco subentra nella carica il primo non eletto in regola con le norme del presente statuto
Art. 13 (Incompatibilità) E’ incompatibile da parte di una stessa persona, ricoprire più di una carica elettiva nell’ambito dell’Associazione.
Art. 14 (Gestione Amministrativa) L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Per la gestione amministrativa/contabile, l’Associazione deve attenersi alle disposizioni di contabilità generale.
Art. 15 (Assicurazione) Tutti gli atleti tesserati sono obbligati ad assicurarsi come previsto dalla legislazione sportiva e dalle regolamentazioni vigenti.
Art. 16 (Obblighi) I dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli allenatori ed i collaboratori dell’Associazione sono obbligati ad osservare lo Statuto Societario e le norme nazionali ed internazionali.
Art. 17 (Scioglimento ) Lo scioglimento volontario dell’Associazione potrà essere deliberato solamente dall’assemblea dei soci con votazione a maggioranza qualificata dei 4/5 degli iscritti aventi diritto di voto, i beni patrimoniali e gli utili saranno devoluti per finalità sociali.
Art. 18 (Modifiche allo Statuto) Il presente statuto può essere modificato dall’Assemblea dei soci appositamente convocata con il voto favorevole di almeno due terzi dei voti validi presenti all’assemblea.
Art. 19 (Norma Generale) Per tutto ciò che non è contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni ed ai Regolamentari vigenti in ambito sportivo ed alle leggi e consuetudini vigenti in Repubblica.